
"La
tipizzazione dell'età come motivo di discriminazione è un'acquisizione
piuttosto recente nel diritto comunitario e interno. L'ampliamento delle
competenze comunitarie avutosi con l'art. 13 del Trattato dell'Unione
Europea (ora art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)
ha reso il genere - come noto, motivo di discriminazione che per primo
ha avuto l'apposita disciplina - solo uno dei fattori di rischio
tutelati e ha aperto la strada alla tipizzazione di altri motivi di
discriminazione con le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE. Tra i motivi
di rischio da ultimo tutelati (razza, origine etnica, età, religione,
convinzioni personali, disabilità, orientamento sessuale), l'età assume
un rilievo particolare per essere uno strumento che spesso rileva
(direttamente e indirettamente) nelle politiche di workfare adottate dai
legislatori interni e stimolate dall'Unione Europea per il
raggiungimento, in particolare, degli obiettivi occupazionali, di
protezione sociale, di coesione economica e sociale e di solidarietà."
(Dalla premessa)