Tra sentimenti ed eguale rispetto: Problemi di legittimazione della tutela penale
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"'Anche
se nel diritto penale do mina il fenomeno oggettivo ed esterno del
comportamento, si trovano in esso frequenti espliciti richiami ai
fenomeni soggettivi e interiori del sentimento. Purtroppo si tratta di
semplici richiami, dai quali nessuno finoggi ha tentato di assurgere a
una trattazione sistematica unitaria. Il peso di queste lacune non può
non accusarsi in sede di teoria generale perché sono gli istituti
penalistici a offrire a uno studio giuridico del sentimento gli esempi
più numerosi e più importanti'. Con queste parole, nel 1972, il
civilista e teorico del diritto Angelo Falzea richiamava l'attenzione
sulla rilevanza che i fenomeni affettivi assumono nella dimensione
penalistica, lamentando l'assenza di studi specifici che avrebbero
potuto giovare a un più esaustivo inquadramento teorico dei fatti di
sentimento nella sfera giuridica. A distanza di decenni le parole di
Falzea mantengono inalterato il loro valore di impulso a riflettere sul
ruolo e significato del sentimento nel diritto penale. Ad oggi il tema
non è stato ancora compiutamente indagato in una prospettiva di sistema,
per quanto l'attenzione della dottrina penalistica italiana sia andata
crescendo negli ultimi decenni."