Procedura penale delle società
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L’ormai
riconosciuta inadeguatezza dei tradizionali archetipi sanzionatori
rivolti alla criminalità economica, insieme alle sollecitazioni
derivanti dalle fonti normative internazionali ed europee, ha portato il
legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento la responsabilità da
reato delle società. Uno dei tratti più significativi dell'inedito
sistema è rappresentato dall’affida- mento della materia al giudice
penale. La scelta – tradotta nella costruzione di un corpus normativo
dedicato al processo alle società, complementare all’impianto
codicistico – risponde alla dichiarata esigenza di garantire un
accertamento efficace ed attendibile di tutti gli elementi
dell’illecito, assicurando al tempo stesso all’ente imputato la massima
espansione del diritto di partecipazione e difesa nel procedimento. Le
deroghe alle regole della giurisdizione penale operate dal d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231 sono, però, di portata tale da far dubitare
seriamente dell’effettiva intenzione garantista del legislatore. Per
contro, l’analisi della disciplina (condotta anche attraverso
l’imprescindibile studio della clinica giurisprudenziale degli istituti)
svela una finalità diversa: il forzato ampliamento della regiudicanda
mira a realizzare obiettivi di prevenzione speciale, nella convinzione
che il processo penale possa diventare il luogo della “catarsi etica”
della persona giuridica.MASSIMO CERESA-GASTALDO è professore ordinario
di procedura penale nell’Università Bocconi di Milano, dove insegna, nel
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, diritto processuale
penale e procedura penale delle società. È docente anche nella Scuola di
Specializzazione per le professioni legali delle Università di Pavia e
Bocconi. Ha indirizzato l’attività di ricerca su diversi aspetti del
processo penale, dedicando attenzione, in particolare, oltre che alla
materia della responsabilità delle persone giuridiche, ai temi dei
diritti dell’imputato, delle misure cautelari personali e reali, delle
prove, delle indagini preliminari, delle impugnazioni e dell’esecuzione
penale.