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mercoledì 28 febbraio 2018

Sezione Diritto pubblico

L'intervento «come non parte» nel processo davanti alla Corte internazionale di giustizia

di Zeno Crespi Reghizzi - Giuffrè, 2017  

L'art. 62 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia consente allo Stato terzo di intervenire in un giudizio tra due Stati, laddove esso abbia un interesse giuridico suscettibile di essere pregiudicato dalla futura sentenza. A partire dal 1990, la giurisprudenza della Corte ha ammesso la legittimità , ai sensi dell¿art. 62, dell'intervento 'come non parte', consentendo così allo Stato terzo di partecipare al contraddittorio per tutelare il proprio interesse giuridico, anche in assenza di un apposito titolo di giurisdizione e senza proporre alcuna domanda nei confronti delle parti originarie. Se questa figura costituisce ormai ius receptum nel sistema della Corte, la prassi rivela ancora molte incertezze nella sua applicazione. Il presente studio intende contribuire alla ricostruzione dei suoi caratteri strutturali. Dopo una prima parte in cui viene inquadrata la posizione dello Stato terzo assente dal processo (limiti del giudicato, pregiudizio fattuale derivante dalla sentenza per lo Stato terzo, regola della parte necessaria), la seconda parte si sofferma sulla genesi della figura dell¿intervento come non parte, sul suo oggetto e sui suoi effetti per lo Stato terzo e le parti originarie, nonché sui criteri seguiti dalla Corte per la sua autorizzazione. L¿indagine viene condotta anche con riferimento alla figura dell¿intervento ai sensi dell'art. 63 (norma che autorizza gli Stati parte a una convenzione multilaterale a intervenire in ogni giudizio in cui si discuta della sua interpretazione), alla quale viene riconosciuto fondamentale valore ricostruttivo.