L'intervento «come non parte» nel processo davanti alla Corte internazionale di giustizia
di Zeno Crespi Reghizzi - Giuffrè, 2017
L'art.
62 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia consente allo
Stato terzo di intervenire in un giudizio tra due Stati, laddove esso
abbia un interesse giuridico suscettibile di essere pregiudicato dalla
futura sentenza. A partire dal 1990, la giurisprudenza della Corte ha
ammesso la legittimità , ai sensi dell¿art. 62, dell'intervento 'come
non parte', consentendo così allo Stato terzo di partecipare al
contraddittorio per tutelare il proprio interesse giuridico, anche in
assenza di un apposito titolo di giurisdizione e senza proporre alcuna
domanda nei confronti delle parti originarie. Se questa figura
costituisce ormai ius receptum nel sistema della Corte, la prassi rivela
ancora molte incertezze nella sua applicazione. Il presente studio
intende contribuire alla ricostruzione dei suoi caratteri strutturali.
Dopo una prima parte in cui viene inquadrata la posizione dello Stato
terzo assente dal processo (limiti del giudicato, pregiudizio fattuale
derivante dalla sentenza per lo Stato terzo, regola della parte
necessaria), la seconda parte si sofferma sulla genesi della figura
dell¿intervento come non parte, sul suo oggetto e sui suoi effetti per
lo Stato terzo e le parti originarie, nonché sui criteri seguiti dalla
Corte per la sua autorizzazione. L¿indagine viene condotta anche con
riferimento alla figura dell¿intervento ai sensi dell'art. 63 (norma che
autorizza gli Stati parte a una convenzione multilaterale a intervenire
in ogni giudizio in cui si discuta della sua interpretazione), alla
quale viene riconosciuto fondamentale valore ricostruttivo.