Il problematico "riconoscimento"costituzionale della
"cooperazione " fra"scopo"e"struttura"degli enti
Pettinari Cristian
Nell’àmbito della disciplina del fenomeno economico, la
Costituzione, all’art. 45, primo comma, Cost., “riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata”.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l’obiettivo del
presente lavoro risulta duplice.
Da un lato, si intende meglio evidenziare i connotati
ricorrenti del “principio organizzativo cooperativo” all’interno delle società
così definite; ciò anche alla luce della recente novella del diritto
societario, che inevitabilmente porta ad una svalutazione della mutualità,
teleologicamente intesa, quale elemento discretivo. Infatti oggi, già nel
codice civile, a fianco delle cooperative “a mutualità prevalente”
(qualificazione rilevante ai fini sostanzialmente fiscali), s’affiancano
cooperative senza detto requisito, di modo che se ne può agevolmente dedurre la
recessività di un tale scopo nella configurazione astratta del modello.