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mercoledì 9 marzo 2016

Le prove deboli nel processo penale


Gustavo Pansini - Giappichelli, 2015

 Dopo avere individuato e ricostruito la disciplina normativa della valutazione della prova indiziaria, attingendo soprattutto alla regola dettata per la chiamata in correità, l’A. esamina le varie prove che, per una delle possibili ragioni, individua come prove deboli. L’analisi parte da quelle prove che indica come specificamente regolate dal legislatore (la prova per indizi e la chiamata in correità, con specifico e diffuso riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia); quelle per le quali è dato ricostruire dalla disciplina normativa la loro natura di prova indiziaria (testimonianza indiretta, ricognizioni di persone o di cose); quelle per le quali la tipologia di svolgimento e di indagine ne evidenziano eguale natura (intercettazioni di conversazioni, prova scientifica); quelle, infine, che necessitano l’approccio tipico della prova indiziaria (dichiarazioni del minore e della persona offesa), ricostruendo, di conseguenza, l’obbligo per il giudice di applicare a tutte le prove deboli la disciplina della prova indiziaria, in particolare individuando certezza dell’indizio, pluralità degli indizi e loro convergenza.