Interesse dell'impresa e prestazione lavorativa
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Il
rapporto di lavoro, in quanto rapporto di durata 1, è particolarmente
esposto alla possibilità che si verifichino delle sopravvenienze capaci
di modificare l'equilibrio contrattuale, facendo venir meno l'interesse
dell'impresa alla prestazione lavorativa. Si pensi, ad esempio, al caso
degli scioperi articolati che disorganizzano l'azienda o agli eventi
naturalistici che arrestano, in tutto o in parte, l'attività produttiva.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità , raccogliendo le
indicazioni di autorevole dottrina, ha affermato in modo costante che la
sopravvenuta mancanza di interesse creditorio determina una
impossibilità di utilizzazione della prestazione, la quale, se non
imputabile,consente al creditore la risoluzione del contratto. In tali
ipotesi di inutilizzabilità della prestazione, pur essendo in astratto
la prestazione ancora eseguibile, viene meno la possibilità di
realizzare lo scopo perseguito dal creditore con la stipulazione del
contratto. Il tema dell'interesse creditorio viene così valorizzato su
un piano funzionale, nella evoluzione concreta del rapporto, dando luogo
ad un'ulteriore ipotesi di rimedio sinallagmatico, che si aggiunge alla
impossibilità sopravvenuta ed alla eccessiva onerosità . Muovendo da
tali presupposti, emerge l'esigenza di prendere in esame le conseguenze
sul contratto di lavoro del venir meno dell'interesse dell'impresa alla
prestazione lavorativa, in relazione a fatti sopravvenuti non
imputabili, che rendono inutilizzabile - o, come si suol dire, non
proficua - la prestazione di lavoro.