Gustavo Pansini - Giappichelli, 2015
Dopo avere individuato e ricostruito la disciplina normativa della
valutazione della prova indiziaria, attingendo soprattutto alla regola
dettata per la chiamata in correità, l’A. esamina le varie prove che,
per una delle possibili ragioni, individua come prove deboli. L’analisi
parte da quelle prove che indica come specificamente regolate dal
legislatore (la prova per indizi e la chiamata in correità, con
specifico e diffuso riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia); quelle per le quali è dato ricostruire dalla disciplina
normativa la loro natura di prova indiziaria (testimonianza indiretta,
ricognizioni di persone o di cose); quelle per le quali la tipologia di
svolgimento e di indagine ne evidenziano eguale natura (intercettazioni
di conversazioni, prova scientifica); quelle, infine, che necessitano
l’approccio tipico della prova indiziaria (dichiarazioni del minore e
della persona offesa), ricostruendo, di conseguenza, l’obbligo per il
giudice di applicare a tutte le prove deboli la disciplina della prova
indiziaria, in particolare individuando certezza dell’indizio, pluralità
degli indizi e loro convergenza.