«I membri del CSM non devono essere immediatamente rieleggibili.
Acquistano troppo potere stando al CSM?». Correva l'anno 1980 e questi
erano i dubbi di un membro dell'allora CSM. Nel gennaio 1981 la legge
ordinaria 1/1981 dichiara i componenti del CSM «non punibili per le
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, e concernenti l'oggetto
della discussione». Precedente costituzionale la insindacabilità dei
giudici della Corte Costituzionale, Giudice delle leggi. Intorno alla
non punibilità e alla conseguente carenza di responsabilità penale e
civile dei componenti del CSM ruota la criticità della Sezione
disciplinare del CSM, giudice di uomini e non di leggi.