Art. 2645 TER. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
L'art.
2645-ter cod. civ. introduce nell'ordinamento l'atto negoziale di
destinazione, istituto idoneo a realizzare alcune delle finalità proprie
del trust, con l'importante peculiarità di svincolare l'atto e
l'effetto di destinazione dal trasferimento dei beni sottoposti al
vincolo. Per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela è
consentito ai privati vincolare, con efficacia reale e nell'interesse di
un terzo (il beneficiario della destinazione), beni immobili e mobili
iscritti in pubblici registri. L'atto di destinazione incide sul diritto
di proprietà del disponente e sottopone il bene destinato ad un
particolare regime di circolazione e responsabilità. Produce, infatti,
due effetti principali, tra loro indissolubilmente connessi: quello
destinatario (il vincolo impone una determinata utilizzazione del bene,
orientando i poteri dominicali alla realizzazione dello scopo della
destinazione: i beni ed i loro frutti «possono essere impiegati solo per
la realizzazione del fine di destinazione») e l'effetto della
separazione patrimoniale (i beni destinati sono separati dal residuo
patrimonio del disponente, con conseguente limitazione della sua
responsabilità patrimoniale, essendo essi aggredibili solo per i debiti
assunti per l'attuazione dello scopo della destinazione). Il confronto
con l'art. 42 Cost. e l'art. 2740 cod. civ. induce ad una peculiare
lettura del parametro della meritevolezza richiamato dalla norma: l'atto
negoziale di destinazione postula la presenza di finalità non
lucrative, rilevanti sul piano etico e sociale, la cui realizzazione, in
generale, integra un valore preminente rispetto alla tutela dei diritti
dei creditori (art. 64 legge fall.). Per tale motivo deve ritenersi
che, entro ragionevoli limiti, l'atto di destinazione non sia
assoggettabile alla revocatoria, ordinaria e fallimentare, non sia
impugnabile ai sensi del nuovo art. 2929-bis cod. civ., sia esente da
riduzione, collazione e revoca per sopravvenienza di figli. Dell'atto di
destinazione si analizzano gli aspetti strutturali e funzionali, il
problematico regime fiscale, le possibili applicazioni pratiche.
Particolare attenzione è riservata alla destinazione nell'interesse
della famiglia, anche alla luce delle nuove leggi sulle unioni civili e
le convivenze di fatto (legge 20 maggio 2016, n. 76) e sulla tutela dei
disabili gravi (legge 22 giugno 2016, n. 112, c.d. «Dopo di noi»),
sottolineandosi - tra l'altro - la possibilità del ricorso all'atto
negoziale di destinazione in alternativa al fondo patrimoniale, quale più efficace strumento per
la soddisfazione dei bisogni della famiglia, nonché per la realizzazione
delle esigenze dei singoli componenti deboli della comunità familiare.