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mercoledì 6 aprile 2016

Il problematico "riconoscimento"costituzionale della "cooperazione " fra"scopo"e"struttura"degli enti
Pettinari Cristian

Nell’àmbito della disciplina del fenomeno economico, la Costituzione, all’art. 45, primo comma, Cost., “riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.
Con tale riconoscimento – che, con evidenza, distingue la cooperazione, dunque in primis le società cooperative, dalle altre società, pur espressamente considerate in Costituzione (la piccola impresa agricola, le grandi società azionarie, l’impresa bancaria, ex artt. 44, primo comma, e 47, primo e secondo comma, Cost.; l’impresa artigiana, ex art. 45, secondo comma, Cost.) – la Carta fondamentale “carica” la previsione di dette società d’un particolare significato, dato che di esse la funzione sociale è, con disposizione immediatamente precettiva, direttamente riconosciuta; in altre parole, rispetto a tale genus di enti la “funzione sociale” non costituisce un mero limite esterno all’esercizio di una libertà, come avviene per la libertà d’iniziativa economica privata, ex art. 41, secondo comma, Cost., ma diviene carattere strutturale d’un tipo d’impresa, quella cooperativa appunto, ritenuta di per sé produttiva d’un valore sociale, presupposto nell’ente e dunque riconosciuto dall’ordinamento giuridico come tale.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l’obiettivo del presente lavoro risulta duplice.

Da un lato, si intende meglio evidenziare i connotati ricorrenti del “principio organizzativo cooperativo” all’interno delle società così definite; ciò anche alla luce della recente novella del diritto societario, che inevitabilmente porta ad una svalutazione della mutualità, teleologicamente intesa, quale elemento discretivo. Infatti oggi, già nel codice civile, a fianco delle cooperative “a mutualità prevalente” (qualificazione rilevante ai fini sostanzialmente fiscali), s’affiancano cooperative senza detto requisito, di modo che se ne può agevolmente dedurre la recessività di un tale scopo nella configurazione astratta del modello.