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Autore : Alberto Venturelli
Il volume indaga struttura e trattamento della manifestazione oppositiva che
il debitore rivolga ingiustificatamente nei confronti della doverosità o delle
modalità del rapporto giuridico. Lo studio muove dai dati ricavabili dalla
prassi giurisprudenziale ¿ per lo più inedita ¿ e delle esperienze giuridiche
straniere maggiormente rilevanti per la figura in esame e perviene a riconoscere
al rifiuto dell¿adempimento una necessaria funzione partecipativa che porta ad
escludere l'utilità in questa materia del paradigma concettuale del «fatto
concludente». L¿inquadramento concettuale del rifiuto è inscritto
nell¿alternativa tra attuale violazione del rapporto e pericolo d¿inadempimento
sicché la confutazione delle obiezioni tradizionalmente sollevate nei confronti
dell¿ammissibilità di un inadempimento «anticipato» e la rilettura in termini
funzionali dell'inesigibilità della prestazione rappresentano passaggi
argomentativi necessari per conferire adeguato fondamento all'interpretazione
sistematica degli artt. 1219, 2° co., n. 2, c.c. e 72, ult. co., Convenzione di
Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), dalla quale si deduce
che il rifiuto anticipato dell'adempimento esprime un'attuale lesione del
rapporto obbligatorio, considerata dal legislatore sufficiente per affermare
l¿immediata responsabilità del suo autore. La norma codicistica lascia intendere
che l'automatica caduta in mora del debitore deriva dal carattere ingiustificato
della manifestazione oppositiva e dalla contrarietà al vincolo obbligatorio da
essa desumibile. A tal stregua, la sollecitazione all¿adempimento può anche
concretamente mancare in ragione del carattere ancora inesigibile della
prestazione contestata, senza che tale rilievo alteri sensibilmente
l¿operatività della previsione normativa, che assicura un trattamento uniforme
alla manifestazione dell'intenzione di non adempiere, permettendo al creditore
l'immediata attivazione dei rimedi previsti contro ogni altra forma di
inattuazione del rapporto, in piena coerenza con quanto, più recentemente, il
legislatore internazionale e i progetti di codificazione civile europea hanno
espressamente ribadito, ammettendo la risolubilità anticipata del contratto a
fronte di ogni ipotesi di «certezza» del futuro inadempimento.