Nullità, funzione nomofilattica e sanzioni disciplinari
Preso
atto che la rigidità dei caratteri propri della nullità risulta non
comprovata ma dogmaticamente presunta, apprezzata la "figura" come mero
trattamento giuridico, indice di una regolamentazione applicabile
all'atto, che in ragione di un giudizio da parte dell'ordinamento viene
privato della capacità di produrre effetti in parte o in tutto ma non
necessariamente, preso atto della intervenuta fungibilità e ibridazione
dei rimedi, espressioni della necessità di una operatività modulabile
dei rimedi medesimi, volta, in quanto tale, a non pregiudicare nel
rispetto dell'interesse generale l'interesse del singolo contraente, si
reputa sistematicamente non corretto giustificare con riferimento
all'art. 28, n. 1, l. not. l'orientamento che in presenza di una nullità
rileva per ciò stesso una violazione dell'ultima richiamata
disposizione legislativa, equiparando atti nulli e atti «espressamente
proibiti dalla legge». L'imprescindibile esigenza di un'articolazione
della disciplina pure all'interno dell'istituto della nullità è
testimonianza dell'esistenza di una graduazione con riferimento
all'imperatività del precetto, graduazione che impone una
interpretazione dell'art. 28 cit. [...]