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martedì 26 febbraio 2019

Sezione Diritto privato

Sanzioni Consob e Banca d'Italia: Procedimenti e ''doppio binario'' al vaglio della Corte EDU

Elena Bindi, Andrea Pisaneschi - G Giappichelli Editore, 11 giu 2018 - 296 pagine
 
Anteprima
Quando fu approvata la l. n. 689 del 1981, che stabiliva i principi generali relativi alle sanzioni amministrative conseguenza di procedimenti di depenalizzazione, la sanzione minima indicata era di 12 mila lire mentre la sanzione massima era determinata in 20 milioni di lire (circa 10 mila euro). Se non si può parlare di sanzioni "bagatellari" trattandosi di indicazioni economiche risalenti a quasi quaranta anni orsono, si trattava tuttavia di sanzioni di modesta entità. Molto favorevole era anche il pagamento in misura ridotta (terza parte del massimo o il doppio del minimo edittale). Il sistema si basava sull'atto di accertamento effettuato dalla Pubblica Amministrazione che ricostruiva il fatto (valido sino a querela di falso) e sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione che apriva un processo ordinario. Su questa base, negli anni, si era formata una corposa giurisprudenza tendente ad escludere per questo tipo di sanzioni le garanzie del diritto penale, sia in relazione al procedimento di irrogazione che in relazione ai corollari sostanziali (divieto di retroattività, retroattività in mitius). Questa giurisprudenza era logica stante la sostanziale diversità, in termini di afflizione personale, di quelle sanzioni amministrative rispetto alle sanzioni penali. Oggi bisogna prendere atto che lo scenario è totalmente cambiato. Le sanzioni amministrative pecuniarie in materia finanziaria irrogate da Consob e Banca d'Italia sono elevatissime. Più avanti nel testo si farà l'esempio di un caso di depenalizzazione di un illecito punito con la previsione di una sanzione amministrativa sino a 15 milioni di euro con confisca per equivalente, rispetto ad una pena con massimo edittale di 2 anni di reclusione (che quindi normalmente beneficia della sospensione condizionale).