Il problema della forma contrattuale
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"Da
un quarto di secolo il tema della forma contrattuale è nell'agenda del
legislatore e, di conseguenza, nei dibattiti della dottrina: la legge 2
gennaio 1991, n. 1 sull'intermediazione mobiliare, e subito dopo la
legge sulla «trasparenza delle operazioni bancarie» hanno scosso le
acque introducendo la forma scritta nei contratti del mercato dei
capitali, successivamente ribadita e sanzionata dal Testo unico bancario
(di seguito anche TUB) e dal Testo unico della finanza (TUF). A cavallo
dei secoli XX e XXI il dibattito è stato arricchito dal particolare
fenomeno che va sotto il nome di «forma informativa», ovvero di «forma
di protezione». Con tali espressioni si designano quelle vicende che,
articolate in un insieme assai differenziato di disposizioni
(recentemente arricchitosi con il d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72, cha ha
modificato il TUB, aggiungendo, tra gli altri, l'art. 120 novies, dove
si prevede la consegna di documenti informativi prima della conclusione
di un contratto di credito garantito da ipoteca), sono sostanzialmente
volte ad abbattere, per quanto possibile, le asimmetrie informative che
fisiologicamente e per più versi si determinano in ogni mercato tra
quanti vi opera abitualmente e professionalmente - e le loro
controparti, che solo occasionalmente accedono al mercato stesso."