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giovedì 17 aprile 2014

Sezione Diritto Privato Generale

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La vendita di eredità
Artt. 1542-1547

Autore : Fernando Greco

Gli artt. 1542-1547 del codice civile disciplinano la figura giuridica della vendita di eredità ovvero il contratto attraverso il quale l'erede può alienare il proprio patrimonio ereditario in cambio di un corrispettivo. L'istituto, già conosciuto nel diritto romano ed anche nel diritto comune, è stato regolamentato nel codice civile del 1865 in un unico articolo, il 1545, collocato sotto il capo della cessione dei crediti. Il legislatore del 1942, in conformità alla tradizione romana, ha disciplinato la vendita di eredità fra le norme della vendita, anche se con un oggetto particolare. Rispetto al codice del 1865, le innovazioni sostanziali sono limitate all'introduzione degli artt. 1543, 1° comma, in relazione alla previsione della forma scritta sotto pena di nullità, nonché dell'art. 1546 , sulla solidarietà per il pagamento dei debiti ereditari, fra compratore e venditore. Va detto che nella prassi applicativa l'istituto ha un utilizzo piuttosto scarso e, di conseguenza, numericamente limitate sono le decisioni giurisprudenziali in materia. Ciò è probabilmente dovuto alla complessità della cessione onerosa dell'eredità ed alla sua alea economica. La rarità dell'utilizzo della vendita di eredità è tuttavia in contrasto con la sua rilevanza dogmatica, per l'inevitabile contatto tra la disciplina dei rapporti contrattuali e quella dei rapporti successori ove affluiscono le dispute dottrinali sui concetti giuridici di eredità, di universalità patrimoniali, di intrasferibilità della "qualità" di erede e di aleatorietà del contratto. Da ciò deriva la difficoltà di inquadrare tale contratto in un modello giuridico rigoroso, conforme alla disciplina del codice civile ed al contempo individuare soluzioni coerenti con le questioni non puntualmente regolamentate dal legislatore.