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La vendita di eredità
Artt. 1542-1547
Autore : Fernando Greco
Gli artt. 1542-1547 del codice civile disciplinano la figura giuridica della
vendita di eredità ovvero il contratto attraverso il quale l'erede può alienare
il proprio patrimonio ereditario in cambio di un corrispettivo. L'istituto, già
conosciuto nel diritto romano ed anche nel diritto comune, è stato regolamentato
nel codice civile del 1865 in un unico articolo, il 1545, collocato sotto il
capo della cessione dei crediti. Il legislatore del 1942, in conformità alla
tradizione romana, ha disciplinato la vendita di eredità fra le norme della
vendita, anche se con un oggetto particolare. Rispetto al codice del 1865, le
innovazioni sostanziali sono limitate all'introduzione degli artt. 1543, 1°
comma, in relazione alla previsione della forma scritta sotto pena di nullità,
nonché dell'art. 1546 , sulla solidarietà per il pagamento dei debiti ereditari,
fra compratore e venditore. Va detto che nella prassi applicativa l'istituto ha
un utilizzo piuttosto scarso e, di conseguenza, numericamente limitate sono le
decisioni giurisprudenziali in materia. Ciò è probabilmente dovuto alla
complessità della cessione onerosa dell'eredità ed alla sua alea economica. La
rarità dell'utilizzo della vendita di eredità è tuttavia in contrasto con la sua
rilevanza dogmatica, per l'inevitabile contatto tra la disciplina dei rapporti
contrattuali e quella dei rapporti successori ove affluiscono le dispute
dottrinali sui concetti giuridici di eredità, di universalità patrimoniali, di
intrasferibilità della "qualità" di erede e di aleatorietà del contratto. Da ciò
deriva la difficoltà di inquadrare tale contratto in un modello giuridico
rigoroso, conforme alla disciplina del codice civile ed al contempo individuare
soluzioni coerenti con le questioni non puntualmente regolamentate dal
legislatore.