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venerdì 26 luglio 2013

Sezione Diritto Privato Generale


Diritto canonico-ecclesiastico
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Diritto Ecclesiastico. Elementi


Principi non scritti. Principi Scritti. Regole. Quaderno 2. I principi scritti
Autore : Maria Cristina Folliero

Il titolo del volume: Diritto Ecclesiastico. Elementi, ma più ancora il suo sottotitolo: I principi scritti che ne dichiara nesso e continuità con il volume del 2007 sempre per i tipi della Giappichelli (Diritto Ecclesiastico. Elementi. I principi non scritti) sintetizza la visione del Diritto Ecclesiastico moderno che accomuna i due Autori ed insieme, la proposta ed il metodo di studio che si ritiene il più congeniale alla comprensione della perdurante formidabile geometrica architettura normativa che con questo settore del diritto fa sistema nel nostro Paese. I quattro termini che ivi compaiono: Elementi, diritto ecclesiastico, principi scritti e regole indicano come l’esame dei principi generali, iconizzati in Costituzione, accortamente ri-costruiti in via di interpretazione, e tra di loro razionalmente ricollegati, se proprio non legittima quanto meno spiega il sempre più largo perimetro normativo odierno di questa disciplina normativa. Sufficientemente elastico da ottimizzare le variazioni e le oscillazioni cui la fase costituente compulsiva attuale sottopone i principi costituzionali di riferimento per gli interessi religiosi. Abbastanza evoluto da assorbire e gestire i cambiamenti impressi dalla globalizzazione e dal crescente acquis comunitario alla forma di Stato e di governo dei paesi del Vecchio Continente. Sicché all’ordine logico-sistematico di presentazione delle fonti apicali del Diritto Ecclesiastico (costituzionali, negoziali, comunitarie e ordinarie) bene si lega la delineazione di quei temi che tematizzano la qualità plurale e multi-level delle odierne relazioni ecclesiastiche. Orizzontali (articolo 118 comma 4 della Costituzione) e/o verticali (articoli 7 e 8 della Costituzione), di visione (articolo 19 della Costituzione) e/o economiche (articolo 20 della Costituzione) che esse siano, quelle che intercorrono tra Stato e Religioni di Chiesa nel loro insieme e in combinazione tra di loro danno vita ad altrettanti sotto-sistemi derivati (matrimonio, insegnamento della religione, patrimonio ecclesiastico ecc.). Lo statuto giuridico degli ultimi esprime adattabilità e porosità rispetto alle dinamiche in atto nell’ambiente costituzionale e sociale e un perdurante stringente grado di integrazione con le fonti pattizie di disciplina con rinnovata attitudine a riprogettarsi magis ut valeat (Crisafulli), al meglio delle relative capacità espansive.